(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
            della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia 
                     n. 52 del 27 dicembre 2017) 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista  la  legge  regionale  16  ottobre  2014,  n.  17   «Riordino
dell'assetto istituzionale e  organizzativo  del  Servizio  sanitario
regionale  e  norme  in  materia  di   programmazione   sanitaria   e
sociosanitaria» ed in particolare: 
    l'art. 48, comma 1, che prevede che  con  «Regolamento  regionale
sono  stabiliti  i  requisiti,  i  criteri  e  le   evidenze   minimi
strutturali, tecnologici e  organizzativi  per  la  realizzazione  di
strutture sanitarie e sociosanitarie e per l'esercizio  di  attivita'
sanitarie e sociosanitarie specifici  per  le  diverse  tipologie  di
struttura»; 
    l'art. 49, comma 1 che prevede  che  «con  regolamento  regionale
sono stabiliti i requisiti ulteriori  di  qualificazione  rispetto  a
quelli stabiliti ai sensi dell'art. 48, nonche' ai sensi dell'atto di
intesa Stato-regioni del 20 dicembre 2012»; 
  Richiamato  il  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.   502
«Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art.  1,
legge 23 ottobre 1992, n. 421»  che  prevede,  agli  articoli  8-bis,
8-ter e 8-quater, l'autorizzazione per la realizzazione di  strutture
e l'esercizio di  attivita'  sanitarie  e  socio  sanitarie,  nonche'
l'accreditamento   istituzionale   delle   strutture   sanitarie    e
sociosanitarie  pubbliche  e  private,  subordinatamente  alla   loro
rispondenza ai requisiti ulteriori  di  qualificazione  e  alla  loro
funzionalita' rispetto agli indirizzi di programmazione regionale; 
  Richiamato l'art. 1, comma 796, lettera t), della legge 27 dicembre
2006, n. 296 (finanziaria 2007), come modificato dall'art.  7,  comma
1-bis del decreto-legge 30 dicembre  2013,  n.  150,  aggiunto  dalla
legge di conversione 27 febbraio 2014, n.  15,  che  dispone  che  le
regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a  garantire
che dal 1° gennaio 2011 cessino gli accreditamenti  provvisori  delle
strutture  private  ospedaliere  e  ambulatoriali,  di  cui  all'art.
8-quater, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,
non  confermati  dagli  accreditamenti  definitivi  di  cui  all'art.
8-quater, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 502 del  1992;
le  regioni  provvedono  ad  adottare  provvedimenti  finalizzati   a
garantire  che  dal  31  ottobre  2014  cessino  gli   accreditamenti
provvisori di tutte le altre strutture  sanitarie  e  socio-sanitarie
private, nonche' degli stabilimenti termali  come  individuati  dalla
legge 24 ottobre 2000, n. 323, non  confermati  dagli  accreditamenti
definitivi di cui all'art. 8-quater, comma 1, del decreto legislativo
n. 502 del 1992; 
  Rilevato che, al fine  di  completare  il  programma  regionale  di
accreditamento  definitivo  delle  strutture  sanitarie  private   e'
necessario procedere all'accreditamento  definitivo  delle  strutture
sanitarie   residenziali   e   semiresidenziali   per   la    terapia
riabilitativa delle  dipendenze  che  attualmente  svolgono  la  loro
attivita' per conto del Servizio sanitario regionale; 
  Visto il testo del «Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione
e dell'accreditamento istituzionale  alle  strutture  residenziali  e
semiresidenziali per la terapia  riabilitativa  delle  dipendenze  in
attuazione degli articoli 48 e 49 della legge  regionale  16  ottobre
2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo  del
Servizio sanitario regionale e norme  in  materia  di  programmazione
sanitaria e sociosanitaria)» e ritenuto di emanarlo; 
  Visto l'art. 42 dello statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia; 
  Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
  Su conforme deliberazione della giunta regionale 7  dicembre  2017,
n. 2443; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il «Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione e
dell'accreditamento  istituzionale  alle  strutture  residenziali   e
semiresidenziali per la terapia  riabilitativa  delle  dipendenze  in
attuazione degli articoli 48 e 49 della legge  regionale  16  ottobre
2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo  del
Servizio sanitario regionale e norme  in  materia  di  programmazione
sanitaria e sociosanitaria)»,  nel  testo  allegato  che  costituisce
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione. 
 
                            SERRACCHIANI